Art. 9.
(Promozione della piena
e buona occupazione).

      1. La Repubblica adotta le misure adeguate a promuovere la piena e buona occupazione, anche in forma autonoma e

 

Pag. 13

imprenditoriale. In particolare, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, e in coerenza con gli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, adottano misure di incentivazione al lavoro, finalizzate anche all'inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo ovvero a rischio di esclusione sociale o aventi un'occupazione di carattere precario e a bassa qualità.
      2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate secondo la tipologia, per le finalità specifiche, con le modalità e nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dall'articolo 37.